Con riferimento alle domande di indennità previste dall’art. 96 del Decreto
Legge n. 18/2020
Sport e Salute sta richiedendo tramite mail alle Società Sportive (ASD, SSD) e alle
Federazioni Sportive (FSN e DSA) la conferma per ogni singolo collaboratore
dell'esistenza
del
contratto di collaborazione sportiva dichiarato nella domanda inserita via web
dai richiedenti.
Rileviamo che in diversi casi nelle domande è stato erroneamente inserito
nel campo
"organizzazione presso cui si presta la collaborazione" la FEDERAZIONE
ITALIANA NUOTO
(FSN-FIN) invece che la Società Sportiva (ASD, SSD o DSA) dove è attivo il
contratto di lavoro allegato alla domanda medesima, contratto del quale la FIN non può
naturalmente confermare l'esistenza.
Si prega quindi di voler prestare massima attenzione all'inserimento dei dati
nella domanda al
fine di evitare problemi o ritardi nell'elaborazione della richiesta da parte degli
enti preposti.
Per maggiore chiarezza si segnala che nel campo "Tipologia di organizzazione presso cui si
presta la
collaborazione" occorre inserire:
- FSN se si collabora con una FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (es. FIN)
- DSA se si collabora con una DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA
- ASD se si collabora con una ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- SSD se si collabora con una SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
Si ricorda che, nel caso la collaborazione venga prestata presso una ASD, SSD
occorre
inserire negli appositi campi della domanda
- il nome della Società Sportiva
- la partita IVA / Codice Fiscale della Società Sportiva
- un indirizzo mail dalle Società Sportiva dove viene automaticamente inviata
la mail di richiesta conferma dell'esistenza del contratto di lavoro.